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Inviato da avatar Isabella Guarini il 02-07-2010 alle 11:27 Leggi/Nascondi

Nella legislazione urbanistica i parcheggi  pertinenziali, ovvero privati, sono da computare nella misura dfi 1 mq per ogni 100 mc di  volume  residenziale e 80 mc di attività terziarie. I parcheggi pubblici fanno parte degli standard obbligatori con il verde pubblico, scuole e altro. Tuttavia, i metri quadrati costruiti  per la destinazione d'uso a parcheggio di pertinenza delle abiatzioni per lo più sono stati  utilizzati per  altre  più redditizie, specialmente nei locali a piano terra su fronte strada. Di qui la carenza di parcheggi di pertinenza delle abitazioni e l'invasione delle strade. La Legge 122/89, detta Tognoli, nella prima versione, dava l'opportunità di realizzare parcheggi privati sotterranei in  private di pertinenza  dell'edificio, anche in deroga alle norme edilizie, e consentiva  di realizzare parcheggi per i privati su aree pubbliche, dove la  densità edilizia non offriva aree libere. Successivamente queste norme sono state estese senza limiti, imopegnando  le aree verdi, con l'illusione di ricostruizione del verde sul tetto dei parcheggi sotterranei. Questa soluzione è distruttiva del patrimonio arboreo urbano, già esiguo, per cui  si dovrebbe vietare in assoluto d'impermeabilizzare il sottosuolo delle aree alberate. Le negatività dei parcheggi  sotterranei  privati  riguardano anche gli elevati costi di costruzione, di fitto, di manutenzione e gestione per garantire la sicurezza. Sul piano dell'organizzazione urbana i parcheggi sotterranei  centrali sono in  contraddizione, in quanto attratti di veicoli  individuali,  con  le costruende linee metropolitane che  impongono non solo  costi economici ma anche  sociali, per i disagi dei cantieri aperti a lunga durata. Si ha, dunque, l'impressione che si proceda per opportunità di spesa e non in rapporto agli obiettivi di  vivibilità e benesse abitativo. Perciò la Legge Tognoli, dopo venti anni,  va rivista riportando le sue norme alle finalità originarie.

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