Nella legislazione urbanistica i parcheggi pertinenziali, ovvero privati, sono da computare nella misura dfi 1 mq per ogni 100 mc di volume residenziale e 80 mc di attività terziarie. I parcheggi pubblici fanno parte degli standard obbligatori con il verde pubblico, scuole e altro. Tuttavia, i metri quadrati costruiti per la destinazione d'uso a parcheggio di pertinenza delle abiatzioni per lo più sono stati utilizzati per altre più redditizie, specialmente nei locali a piano terra su fronte strada. Di qui la carenza di parcheggi di pertinenza delle abitazioni e l'invasione delle strade. La Legge 122/89, detta Tognoli, nella prima versione, dava l'opportunità di realizzare parcheggi privati sotterranei in private di pertinenza dell'edificio, anche in deroga alle norme edilizie, e consentiva di realizzare parcheggi per i privati su aree pubbliche, dove la densità edilizia non offriva aree libere. Successivamente queste norme sono state estese senza limiti, imopegnando le aree verdi, con l'illusione di ricostruizione del verde sul tetto dei parcheggi sotterranei. Questa soluzione è distruttiva del patrimonio arboreo urbano, già esiguo, per cui si dovrebbe vietare in assoluto d'impermeabilizzare il sottosuolo delle aree alberate. Le negatività dei parcheggi sotterranei privati riguardano anche gli elevati costi di costruzione, di fitto, di manutenzione e gestione per garantire la sicurezza. Sul piano dell'organizzazione urbana i parcheggi sotterranei centrali sono in contraddizione, in quanto attratti di veicoli individuali, con le costruende linee metropolitane che impongono non solo costi economici ma anche sociali, per i disagi dei cantieri aperti a lunga durata. Si ha, dunque, l'impressione che si proceda per opportunità di spesa e non in rapporto agli obiettivi di vivibilità e benesse abitativo. Perciò la Legge Tognoli, dopo venti anni, va rivista riportando le sue norme alle finalità originarie.